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Risposte a Domande frequenti in merito all’applicazione GRATUITA’-art.4 D.M. 11 dicembre 1997, n. 507 e s.m.i.

 

A seguito dei numerosi quesiti posti in merito  alle categorie beneficiarie dell’ingresso gratuito e in relazione alla documentazione da esibire per usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa, si forniscono alcune indicazioni sulle principali e più frequenti richieste di chiarimento in ordine ai seguenti punti dell’art.4 relativo al “Libero ingresso e ingresso gratuito”.

Ai sensi del comma 3, “è consentito l’ingresso gratuito agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all’articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee”:

 

  • lettera a) “alle guide turistiche dell’UE nell’esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità”

DOMANDA: L’agevolazione può essere riconosciuta anche a favore di guide che effettuano visite propedeutiche all’accompagnamento di singoli o di gruppi di visitatori?

RISPOSTA: Si/Con la circolare 20 del 15/04/2016 la Direzione generale Musei  chiarisce che la  locuzione    “nell’esercizio della propria attività professionale” può essere interpretata in senso estensivo, ritenendo le visite propedeutiche all’accompagnamento di singoli o di gruppi di visitatori direttamente correlabili alla attività professionale delle guide turistiche.

 

  • lettera c) “al personale del Ministero”

DOMANDA: Si intende il personale in servizio o anche il personale in quiescenza?

RISPOSTA: Il beneficio dell’ingresso gratuito spetta esclusivamente al personale in servizio.

 

  • lettera f) “a gruppi e comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell’UE, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal direttore dell’istituto o del luogo della cultura”

DOMANDA: Si intende qualsiasi gruppo di studenti, purché accompagnato da insegnanti?  Anche gruppi di studenti universitari di facoltà alle quali non spetta gratuità ex lege (Es. gruppo di studenti della Facoltà di Ingegneria)? Anche gruppi di studenti delle Università della terza età? Anche gruppi di studenti iscritti a corsi organizzati da Enti, quali Regione, Comune ecc.?

RISPOSTA: L’autorizzazione all’ingresso gratuito spetta al Capo d’Istituto che valuterà in quali casi concedere la gratuità (art. 4, comma 4).

 

  • lettera g) “ai docenti e agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti, istituiti negli Stati membri dell’UE” 
  • lettera h) “ai docenti e agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell’UE, mediante esibizione del certificato di iscrizione per l’anno accademico in corso

DOMANDA: L’agevolazione è valida anche per le scuole private?

RISPOSTA: L’agevolazione può essere estesa anche alle scuole private riconosciute dal MIUR

DOMANDA: La gratuità è valida solo per i cittadini europei o anche per gli extraeuropei che studiano in scuole con sede europea?

RISPOSTA: E’ sufficiente accertare il requisito dell’iscrizione alle facoltà  o ai corsi di laurea individuate dalla norma e non al requisito della nazionalità.

 

  • lettera h- bis) “al personale docente della scuola di ruolo e con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal MIUR”

DOMANDA: La gratuità è solo per i docenti italiani?

RISPOSTA: L’agevolazione è rivolta solo ai docenti italiani; per usufruire della gratuità è necessario produrre un modello di certificazione rilasciato dal MIUR.

DOMANDA: L’attestazione rilasciata dalle Istituzioni scolastiche è relativa all’anno scolastico in corso?

RISPOSTA: Il modulo ha validità annuale.

 

  • lettera i) “ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria

DOMANDA: Quale documentazione bisogna presentare alla biglietteria

RISPOSTA: A parere dell’Ufficio legislativo del MiBACT il beneficio spetta esclusivamente ai titolari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3. Tali soggetti devono essere in possesso di documentazione sanitaria (v. art. 4 della medesima legge) comprovante la sussistenza della situazione di handicap. Si ritiene utile precisare che la gratuità si riferisce anche ai visitatori con disabilità e a un loro accompagnatore per le mostre e gli eventi curati da enti, agenzie e fondazioni a cui sono dati in prestito o con garanzia di Stato reperti/ manufatti etc. del Ministero, compiuti con il patrocinio del Ministero e/ o in collaborazione con il Ministero etc. ed  Istituti  afferenti.

DOMANDA:  I possessori della Disability card (Carta europea della disabilità) possono accedere gratuitamente nei luoghi della cultura statali?

RISPOSTA: Il comma 5, art. 6 del dpcm 6 novembre 2020 recante “Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia”  riporta “I titolari della Carta possono ottenere le agevolazioni previste esibendo la stessa, senza ulteriori formalità o richieste da parte delle amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto le convenzioni, salvo la verifica della titolarità della Carta” e tra l’elenco delle Convenzioni e delle agevolazioni previste figurasul sito del Ministero della disabilità, l’agevolazione prevista dal nostro Ministero e il suo decreto istitutivo (D.M. 20 aprile 2006, N.239).

 

  • lettera l) “agli operatori delle associazioni di volontariato..,.

DOMANDA: Quali sono le modalità di individuazione della categoria citata?

RISPOSTA: A parere dell’Ufficio legislativo è sufficiente la presentazione di un documento che attesti l’appartenenza a una associazione di volontariato, che l’organo preposto alla gestione del sito riconosca come ente che esercita attività di promozione e diffusione dei beni culturali.

Ai sensi del comma 4, “per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministeri, ovvero per particolari e motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei luoghi della cultura possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l’ingresso gratuito per periodi determinati”

DOMANDA: E’ corretto interpretare le “ragioni di studio e di ricerca (…) ovvero per particolari e motivate esigenze” solo quelle attività condivise con l’Istituto e disciplinate da idonee convenzioni e quindi riservare l’ingresso gratuito solo quando sussistono queste condizioni?

RISPOSTA: La disposizione stabilisce che l’autorizzazione all’ingresso gratuito spetta al Capo d’Istituto; sarà quindi quest’ultimo a valutare in quali casi concedere l’ingresso gratuito. Rientrano in questa categoria le gratuità accordate dai Direttori degli Istituti sulla base di apposite convenzioni stipulate con particolari soggetti.

Ai sensi del comma 6, Per i cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni l’importo del biglietto di ingresso è pari a due euro”  

DOMANDA: Come va interpretato il limite di età entro il quale fruire dell’agevolazione?

RISPOSTA: Il limite di età entro il quale è possibile fruire dell’agevolazione deve intendersi superato dal giorno successivo a quello del compimento del 25esimo anno.

Ai sensi del comma 7, “ai cittadini di stati non facenti parte della Unione Europea, si applicano, a condizioni di reciprocità, le disposizioni di cui al comma 6” (“Per i cittadini della UE di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, l’importo del biglietto d’ingresso è pari a due euro”)

DOMANDA: Per applicare le condizioni di reciprocità ci si può attenere a quanto pubblicato sul sito web del MAE (i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio..)?

RISPOSTA: Attualmente i paesi con i quali sono stati stipulati accordi di reciprocità sono: Svizzera (Accordo governo italiano – Ambasciata Svizzera), Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e Uruguay (Accordo di reciprocità Ministero affari Esteri – Ambasciata dell’Uruguay). In aggiunta ai citati accordi, a parere dell’Ufficio legislativo, possono essere applicate le condizioni di reciprocità ai titolari di regolare permesso di soggiorno rilasciato per i motivi indicati sul sito web del Ministero degli affari esteri.

Sul sito web MiBACT/luoghi della cultura/agevolazioni, si riferisce l’ingresso gratuito: “ai militari del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale”

DOMANDA: La gratuità vale anche per la Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza?

RISPOSTA: Non sono previste gratuità per la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Ai sensi del DM 15 gennaio 2021 n, 36 è consentito l’accesso gratuito ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) a musei, aree e parchi archeologici gestiti dallo Stato, a seguito di esibizione di idoneo documento comprovante l’iscrizione all’AIRE.

DOMANDAQuale documentazione bisogna esibire?

RISPOSTA: Gli interessati dovranno esibire un certificato di cittadinanza/residenza A.I.R.E.  rilasciato dal comune italiano di appartenenza. Inoltre, agli iscritti A.I.R.E., in quanto cittadini italiani, si applicano le norme relative alle autocertificazioni sostitutive di certificati anagrafici di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.