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Chiarimento su aliquote IVA applicabili

In ordine al tema relativo all’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per gli interventi volti al superamento o eliminazione delle barriere architettoniche si rappresenta che non ogni intervento, ancorché oggettivamente ricadente nel progetto di accessibilità, potrà beneficiare del suddetto regime agevolato che, invece, troverà applicazione unicamente per gli interventi che rispondono alle prescrizioni dettate dal D.M. 28 marzo 2008 (recante dalle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale) nonché ai criteri tecnici di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, dando, comunque, comprova che gli interventi medesimi rispondano effettivamente all’esigenza di creare una maggiore accessibilità in particolare in favore delle persone con una capacità motoria ridotta o impedita sia in forma permanente sia temporanea (cfr. Risposta Agenzia delle Entrate n. 267/2024).

È, pertanto, rimessa alla valutazione del Soggetto Attuatore ogni indagine, da espletarsi caso per caso, circa il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui ai richiamati Decreti Ministeriali, precisando altresì che, ad ogni buon conto, la minor spesa derivante dal diverso regime IVA applicato, costituendo economie, rientra nella disponibilità del Ministero e non potrà essere utilizzata, dal soggetto attuatore, per ulteriori interventi se non a fronte di espressa autorizzazione della struttura delegata all’investimento.

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